
Il prodotto che avete acquistato risulta difettoso? Ecco le nuove regole per rivalersi e, in particolare, liberarsi dalle rate.
La direttiva europea 48/2008, recepita dall'Italia, dunque, prevede che se il contratto di acquisto di un bene o di un servizio viene meno, diventa più facile, anche se non sempre automatico, chiedere l’annullamento del contratto di credito collegato. Anzi, se il fornitore è inadempiente, il consumatore ha diritto al rimborso delle rate già versate.
Le nuove regole introdotte - che progressivamente ai decreti attuativi necessari andranno a modificare diversi articoli del Testo unico bancario (Tub) - prevedono anche informazioni più chiare, nuovi obblighi di trasparenza per gli operatori finanziari e il diritto di ripensamento per l’utente che, “senza dare alcuna motivazione”, avrà 14 giorni di tempo per sciogliere il “patto” sottoscritto col creditore.
La direttiva interviene in tutte quelle situazioni dove si gioca una partita a tre, tra il venditore, il finanziatore e il consumatore. L’esempio più classico è l’acquisto a rate di un prodotto. Le regole recepite rafforzano il potere negoziale del sottoscrittore specie quando si trova nella necessità di dover bloccare il finanziamento collegato a un acquisto.
“Su questo punto la giurisprudenza era abbastanza consolidata - commenta Fabio Picciolini, segretario nazionale dell’Adiconsum e responsabile del settore bancario - tuttavia averlo scritto nero su bianco è un bel passo in avanti. Ora occorre capire come, attraverso i decreti attuativi, verranno rese operative le norme recepite”.
Stando al testo, comunque, le novità non sono poche. Innanzitutto il diritto di ripensamento in ambito finanziario si amplia. A prescindere da dove viene concluso il contratto di credito, se all’interno o all’esterno dei locali commerciale o a distanza, il debitore ha tempo 14 giorni per esercitare il proprio diritto di ripensamento, quindi per recedere dagli accordi presi, senza pagare penali né fornire giustificazioni alla controparte.
Spiega l’avvocato Emilio Graziuso, responsabile nazionale del settore credito di Confconsumatori: “Il tempo necessario per tornare sui propri passi si allunga e passa dai 10 ai 14 giorni. Il periodo decorre dall’atto di sottoscrizione oppure da quando il consumatore riceve a casa il contratto (come nelle vendite a distanza, ndr.). Per recedere sarà necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale specificare l’esercizio del diritto di recesso ai sensi della direttiva comunitaria 48/2008 e dell’articolo 125-ter del Tub, indicando il giorno della stipula e il numero del contratto stesso”.
Il ripensamento non prevede penalità per il sottoscrittore. “Al massimo - aggiunge Picciolini - il debitore è chiamato a pagare gli interessi dovuti sul capitale dalla data del prelievo del credito fino alla data del ripensamento”.
L’altra novità sostanziale è senza dubbio l’annullamento del contratto di credito nel caso in cui il venditore sia inadempiente. Prendiamo il caso dei pacchetti-vacanze pluriennali sottoscritti negli anni dai soci di Vacanze nel Mondo, società del gruppo Viaggi del Ventaglio dichiarato fallito nel luglio scorso. Nonostante il crac del tour operator, non sono pochi i soci costretti a onorare ogni mese l’impegno preso con la finanziaria. “In questi casi - argomenta l’avvocato Graziuso - l’inadempienza del venditore è palese. Seguendo le nuove regole, il sottoscrittore deve quindi mettere in mora il venditore per poi chiedere l’annullamento del contratto collegato al finanziatore”.
Innanzitutto, l’utente deve formalmente, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, chiedere entro un termine stabilito (in genere 15 giorni) l’adempimento del contratto, trascorso il quale, senza alcuna risposta, il contratto si intende annullato. dopodiché richiederà alla società finanziaria di far cessare la richiesta delle rate. “Di più - aggiunge Picciolini - il debitore ha anche il diritto a vedersi restituire le rate già pagate”. In teoria, dunque, la finanziaria (nel caso di Vacanze nel Mondo) dovrebbe rimborsare i molti malcapitati.
Dunque, il ricorso al giudice per chiedere l’annullamento del contratto di credito collegato verrebbe meno. La normativa precedente infatti non offriva tante alternative al consumatore.
L’avvocato Luigi Mariano è il responsabile del settore banche e assicurazioni del Movimento difesa del cittadino: “Ben prima dell’entrata in vigore della direttiva 48/2008, la Corte di giustizia europea nell’aprile 2009 aveva condannato l’Italia alla luce di quanto prevedeva l’articolo 41 del Codice del consumo. Ovvero: il contratto di credito collegato decadeva solo nel caso in cui esisteva un rapporto di esclusiva tra venditore e finanziatore”.
In altre parole, nel caso in cui l’utente chiedeva prima un prestito alla propria banca e poi acquistava dal concessionario un’auto, e non si serviva della finanziaria alla quale il venditore era legato in esclusiva, non poteva chiedere automaticamente l’annullamento del contratto nel caso in cui il veicolo fosse difforme o gravato da un vizio di fabbrica. “Si doveva passare per forza dal tribunale - chiosa Mariano - mentre ora la nuova direttiva, riformando l’articolo 125-quinquies del Tub, offre maggiori tutele all’acquirente”.
Ma l’annullamento del contratto collegato sarà sempre automatico? Mette le mani avanti Graziuso, avvocato della Confconsumatori: “Nel recepire la direttiva, il legislatore italiano a mio giudizio ha limitato la norma originaria. Per ottenere la risoluzione del contratto di credito non basta l’inadempimento del venditore, bensì, ai sensi dell’articolo 1.455 del Codice civile, richiamato nel nuovo articolo 125-quinquies del Tub, l’inadempimento non deve avere ‘scarsa importanza’. Questo vuol dire che se il divano non arriva perché c’è un ritardo nella consegna, il finanziatore può anche non accettare la richiesta di rescissione da parte del consumatore”.
In questo caso, dunque la via giudiziale potrebbe di nuovo affacciarsi sulla strada del povero acquirente. “Sarà il giudice - conclude Graziuso - a stabilire se il ritardo nella consegna si configura come ‘inadempienza di scarsa importanza’, dando ragione cioè alla finanziaria, oppure se è una forma di inadempienza palese dei patti sottoscritti, accogliendo con favore la richiesta del consumatore”.
Più tutele per i consumatori e maggiori obblighi di trasparenza per i creditori. La direttiva europea 48/2008 recepita il 29 luglio scorso dall’Italia introduce dunque nuove regole nel credito al consumo. Ora il governo ha tempo fino al 31 marzo 2011 per emanare i decreti attuativi necessari per chiarire nel dettaglio la normativa. Ecco in dettaglio le principali novità.
Importi tutelati
Le nuove regole si applicano a finanziamenti di importo compreso tra 200 e 75mila euro. Prima la soglia massima entro la quale erano comprese maggiori tutele era di 31mila euro.
Diritto di recesso
Il sottoscrittore di un prestito ha tempo 14 giorni, dalla data di stipula del contratto o da quando lo riceve a casa, per esercitare il diritto al ripensamento senza dare giustificazioni all’operatore finanziario. Non sono previste penali, ma il debitore è tenuto a pagare gli interessi maturati dalla sottoscrizione fino al giorno della rescissione contrattuale.
Contratti collegati
Diventa più semplice chiedere l’annullamento del contratto di credito collegato all’acquisto di un bene o di un servizio qualora il venditore o il fornitore siano inadempienti. Di fronte a un acquisto rateale di un prodotto risultato difettoso oppure non conforme a quanto dichiarato nel contratto, il consumatore deve prima mettere in mora il venditore, chiedendo l’adempimento del contratto pena la sua nullità. Solo dopo la mancata risposta o il diniego, si comunica al finanziatore l’annullamento del contratto di credito collegato al bene. Il finanziatore però, qualora ipotizzi che l’inadempienza del venditore abbia “scarsa importanza”, può opporsi. In questi casi sarà necessario, come in passato, rivolgersi al giudice.
Rimborso delle rate
Lo scioglimento del contratto di credito collegato dà diritto al consumatore al rimborso delle rate già versate.
Penali di estinzione
Si riducono le penali di estinzione in caso di rimborso anticipato del prestito. “L’indennizzo per il creditore”, ovvero la penale pagata dal debitore, non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, “se la vita residua del contratto è superiore a un anno”. Scende allo 0,5%, invece, se il tempo residuo è “pari o inferiore a un anno”. Nessuna penale, infine, se l’importo rimborsato anticipatamente è pari o superiore a 10mila euro.
Più trasparenza
Il creditore deve fornire tutte le informazioni necessarie, costi, tassi di interesse, penali e quanto altro, per mettere nelle condizioni il sottoscrittore di operare una scelta “consapevole e ragionata”. L’operatore finanziario inoltre deve valutare anche il merito creditizio del debitore, ovvero la sua capacità reddituale nell’onorare il debito, prima di concedere il prestito.
Mutui casa
La portabilità dei mutui, prevista dalla legge Bersani, è estesa anche alle imprese. I contratti per l’acquisto di immobili da parte dei privati non possono subire variazioni (ius variandi) se non concordate con il sottoscrittore stesso. Queste due norme sono state aggiunte dal legislatore italiano rispetto al testo della direttiva comunitaria.
Più controlli
Per tutte le società finanziarie che operano nel settore del credito al consumo viene istituito un Albo unico sotto la vigilanza della Banca d’Italia. Gli operatori controllati da istituti di credito saranno inseriti in una sezione speciale.