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in collaborazione con le Associazioni dei consumatori.
 
 

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    (17/02/2012)
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    (17/02/2012)
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    (17/02/2012)
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    da Movimento Difesa del Cittadino
    (17/02/2012)
 

Iva sulle bollette


(27/01/2012)

Iva retroattiva sulle bollette di gas e telefono: è polemica. Cerchiamo di fare chiarezza.

 



Consumatore arrabbiato
Associazioni: rimborsare i consumatori

Il Codacons annuncia un ricorso al Tar contro la circolare dell’Agenzia delle Entrate che, autorizzando un doppio criterio tra le fatture di acconto e quelle di conguaglio, penalizza i contribuenti.

“Si tratta di una evidente disparità di trattamento”, spiega il presidente Carlo Rienzi. “Se da un lato l’aumento dell’Iva al 21% ha effetto retroattivo sulle bollette, dall’altro lo stesso criterio non viene applicato quando si tratta di conguagli a favore degli utenti, per i quali l’Iva scende al 20%. Ciò determina un enorme danno per i cittadini, pari a diversi milioni di euro, a tutto vantaggio delle casse dello Stato”.

La Federconsumatori chiede che “il governo faccia chiarezza” e decida un rimborso per “i consumatori che hanno pagato impropriamente l’Iva al 21%, scalando nelle prossime bollette quanto versato di troppo”.

E la stessa Federcontribuenti, per bocca del presidente Carmelo Finocchiaro: “Ci troviamo di fronte a una chiara violazione delle norme fiscali e dello stesso Codice del contribuente che all’articolo 3 stabilisce che ‘le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo’. Per questo torniamo a chiedere che l’Agenzia delle Entrate emetta una nuova circolare con la quale dare disposizione alle aziende di restituire sulle prossime fatture l’Iva addebitata in eccesso”.

 

Elio Lannutti, senatore dell’Idv e presidente dell’Adusbef
Elio Lannutti, senatore dell’Idv e presidente dell’Adusbef
Un aumento per milioni di utenti

La vicenda è finita anche in Parlamento. Elio Lannutti, senatore dell’Idv e presidente dell’Adusbef, ha presentato una interrogazione al ministro dell’Economia e delle Finanze con la quale si chiede che “l’Agenzia delle Entrate dovrebbe provvedere a rimborsare gli utenti con una nota di credito del 21% per non penalizzare doppiamente i consumi precedenti al 17 settembre 2011”.

Ma cosa è successo? Dal 17 settembre scorso, per effetto della manovra di Ferragosto dell’ex governo Berlusconi, l’aliquota Iva del 20 è aumentata al 21%. Su tutte le bollette di acconto, riferite a consumi precedenti all’inasprimento fiscale, le società di gas e telefonia hanno applicato indistintamente l’aliquota del 21%. Le aziende si sono difese sostenendo che ai fini dell’applicazione dell’Iva, non è determinante il periodo al quale i consumi si riferiscono, bensì la data in cui la fattura viene emessa, così come dispone il Dpr 633/72, la cosiddetta legge Iva.

Un aumento retroattivo che pesa su milioni di utenti e sui quali lo Stato con troppa disinvoltura sembra voler far “cassa”.

 

 

Fornello del gas
Quella circolare sotto accusa...

In questa storia, oltre alla retroattività dell’aumento, dobbiamo fare i conti anche con un diverso criterio autorizzato dal fisco sui futuri conguagli.

Se sulle fatture di acconto infatti è stata applicata l’Iva al 21%, sulle fatture di conguaglio (in questo caso del gas) la circolare 45/E del 12 ottobre scorso emanata dall’Agenzia delle Entrate autorizza un criterio diverso: stabilisce che bisognerà discriminare il periodo di consumo (pre e post 17 settembre) e qualora il conguaglio sia a favore dell’utente questo dovrà “scontare l’aliquota del 20%”. Una beffa: l’utente in acconto paga sempre il 21% ma se deve essere rimborsato in sede di conguaglio, riceve la somma “ivata” solo al 20%.

“Siamo di fronte a un vero e proprio abuso”, attacca l’avvocato Francesco Luongo del Movimento difesa del cittadino. “Non condividiamo assolutamente l’impostazione della circolare 45/E e prima ancora l’interpretazione retroattiva dell’inasprimento Iva”. 

Per Mauro Zanini, vice presidente nazionale dellaFederconsumatori “occorre modificare il Dpr 633/72 e applicare un criterio omogeneo tanto sugli acconti che sui conguagli”. La via di uscita? “I consumi sono misurabili e quindi è possibile ricostruire i due periodi imponibili con la differente aliquota. Per cui occorre che il governo ribadisca che fino al 16 settembre, in acconto o in conguaglio, si calcola il 20% e solo successivamente il 21%”. Una norma di “equità e trasparenza” che tornerà utile quando, da settembre prossimo, molto probabilmente l’aliquota del 21 salirà al 23%.

 

Lampadina
E che succederà a settembre?

I dubbi e le critiche, dunque, sono tanti. Aggravati da due motivi. Quello che è successo, molto probabilmente succederà di nuovo a settembre quando, se non migliorano  i conti pubblici, si procederà a innalzare di nuovo l’Iva dal 21 al 23%.

Non solo. Specificando ciò che abbiamo anticipato sopra, sulle bollette a conguaglio, una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre scorso, la 45/E, autorizza le aziende che dovranno emettere fatture (esclusi in questo caso gli operatori telefonici) a utilizzare un criterio diverso e a procedere in modo selettivo. Ovvero si stabilisce che “l’aliquota Iva delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata”.

Tradotto, nel dettaglio: se sulle bollette di acconto, a prescindere dal periodo di riferimento, tutti i consumi devono essere fatturati al 21%, su quelle a conguaglio si potrà discriminare il periodo di consumo. Applicando quindi il 20% per i mesi precedenti il 17 settembre e successivamente il 21%. Si potrebbe anche verificare un ulteriore elemento a danno dei contribuenti: se sui consumi precedenti il 17 settembre hanno scontato l’aliquota maggiorata, in caso di conguaglio a favore verranno sì rimborsati ma con l’Iva al 20%.

Sui conguagli ci sono veri e propri paradossi - che frutteranno diversi milioni di euro allo Stato - ai quali anche l’Agenzia delle Entrate sembra non avere grossi argomenti con i quali replicare.

 

 

Anziana signora legge le bollette
"La legge ci autorizza"

A questo punto cerchiamo di fare chiarezza e di approfondire. E partiamo dalle bollette di acconto, riferite al periodo precedente all’inasprimento fiscale, con consumi “puntuali” per le utenze telefoniche e “presuntivi” per il gas regolati con successivi conguagli.

Le aziende alzano le mani: “Applichiamo la legge e siamo solo dei sostituti di imposta: riscuotiamo in nome e per conto dell’Erario e rigiriamo le entrate al fisco”.

Vero. Tuttavia non tutti gli operatori lungo lo Stivale hanno interpretato allo stesso modo l’inasprimento fiscale sulle fatture di acconto. Se la stragrande maggioranza ha applicato il 21% sui consumi precedenti il 17 settembre, c’è anche chi ha fatto scontare ai propri utenti il 20% fino il 16 settembre e solo successivamente l’aliquota maggiorata.

Sulle bollette di acconto da Gdf-Suez, colosso francese del gas che opera in Italia, spiegano che “la nostra associazione di categoria (Anigas, ndr) ha cercato di avere maggiori informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia l’imposizione dell’aliquota al 21% ce la impone la normativa fiscale che specifica che il momento impositivo è contestuale all’emissione della fattura”.

Analoghe le risposte da parte di Telecom e Wind-Infostrada. In sostanza: in base alla legge Iva (Dpr 633/1972) il momento rilevante per applicare l’Iva è il pagamento del corrispettivo, ovvero l’emissione della fattura.

“La nuova aliquota - spiegano da Eni Gas&Power - viene applicata su tutte le fatture emesse a decorrere dal 17 settembre e ciò indipendentemente dal periodo cui fanno riferimento i consumi fatturati, esattamente come prevede la norma”.

 

Cartamoneta da 10 euro malamente stropicciata
La disparità sui conguagli

Dunque, sulle bollette di acconto vige un criterio, sancito dalla normativa del 1972. Tuttavia non si capisce perché sui successivi conguagli ne verrà applicato un altro.

“Chi ha applicato l’Iva del 21% sulle fatture di acconto ha interpretato correttamente la norma”, ci conferma l’Agenzia delle Entrate. E sui conguagli? La risposta è lapidaria ma non scioglie i dubbi: “Ci atteniamo alla circolare 45/E”. La stessa, per intenderci, che stabilisce aliquote differenti in base al periodo di consumo di riferimento. Un vero cortocircuito.

Carmelo Finocchiaro, presidente della Federcontribuenti: “Chiariamo: sulle fatture di acconto purtroppo la norma maldestra del 1972 stabilisce che, al di là del periodo di prestazione del servizio, si applica l’aliquota vigente al momento dell’emissione della fattura, quindi il 21%. Detto questo però esiste un problema sui conguagli. Perché si stabilisce con la circolare 45/E che i conguagli a favore del cliente verranno calcolati con l’aliquota vigente al periodo di riferimento, quindi al 20%? La risposta è solo una: sui conguagli l’Agenzia delle Entrate dovrà rimborsare con una nota di credito del 21% per non penalizzare doppiamente i consumi precedenti il 17 settembre”.

 

Le aziende aspettano chiarimenti

Al momento in cui scriviamo, le grandi aziende sono in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e milioni di utenti che rischiano un ulteriore salasso sulla bolletta del gas. Il caos regna sovrano sulle modalità di applicazione dell’aliquota Iva sulle prossime fatture di conguaglio.

Soprattutto, come sottolineato, perché tante bollette si riferiscono a periodi a cavallo del 17 settembre, quando cioè c’è stato l’aumento dal 20 al 21%.

“In merito alla precisazione sul trattamento dei conguagli, contenuta nella circolare 45/E, sono in corso le verifiche sulle precisazioni introdotte”, spiegano da un colosso come l’Eni. “In funzione di tali approfondimenti verranno adeguati i sistemi e conguagliate automaticamente le eventuali differenze di Iva”.

Lasciati soli a dipanare l’intricata matassa, gli operatori devono confrontarsi con indicazioni contraddittorie rispetto al criterio applicato sulle note di acconto, tutte emesse con l’Iva al 21%.

Sui conguagli a favore dell’utente la 45/E chiede alle aziende di applicare l’aliquota vigente rispetto al periodo al quale si riferiscono i consumi, tenendo conto delle letture dei “misuratori”, ovvero dei contatori del gas.

E così, testuale, recita la circolare: “Qualora nel periodo interessato dal conguaglio sia stata applicata, per la maggior parte di tempo, l’aliquota del 20% (ad esempio nel caso in cui il conguaglio si riferisca al periodo luglio-agosto-settembre 2001), la nota di accredito dovrà essere emessa restituendo l’aliquota del 20%”. In pratica: in via preventiva, sugli acconti, l’utente paga un’aliquota del 21% a prescindere dal periodo di riferimento. Successivamente, nel caso di un conguaglio in suo favore, le somme restituite saranno “ivate” al 20%.

E se il conguaglio risulterà negativo per il cliente, quale aliquota verrà applicata? Un altro nodo che la circolare delle Entrate non scioglie e che lascia in balia del dubbio le stesse aziende. 

“Qualora i conguagli risultassero negativi per il cliente - è l’interpretazione che ci forniscono da Gdf-Suez - applicheremo l’Iva al 21%. Mentre se fossero a favore andremo a rimborsare in base all’aliquota vigente al periodo in cui si riferiscono i consumi”. Quindi al 20% per i consumi precedenti il 17 settembre.

 

Utente con bollette davanti ad un contatore
Consumatore ancora più penalizzato

Insomma, non solo l’Agenzia delle Entrate sembra “autorizzare” un criterio diverso tra acconti e conguagli, ma nel caso in cui quest’ultimi saranno a favore dell’utente scatterà un’ulteriore penalizzazione.

Penalizzazione che sarà ancora maggiore nel caso in cui l’ultima lettura del contatore risale, come avviene purtroppo spesso, a molti mesi, se non anni, addietro. È successo a un nostro lettore, Federico, che si è visto recapitare una fattura di conguaglio riferita al periodo luglio 2009 e ottobre 2011. Ci mostra la nota con totale disappunto: “Ho pagato 56 euro di consumi e ben 73 euro di Iva tutta al 21%!”. In questo caso l’operatore molto probabilmente riconoscerà un rimborso all’utente. Ma quanti casi come quelli di Federico ci sono, visto che le letture dei contatori sono sempre più sporadiche? E, in assenza di letture periodiche, l’imposizione del 21% di Iva sarà ancora più implacabile. 

 

Ecco cosa è successo

Aliquota maggiorata

Dal 17 settembre 2011 l’Iva è passata dal 20 al 21%.

Le bollette di acconto

L’aumento è retroattivo. Al di là del periodo di riferimento dei consumi, il 21% si applica, in base al dpr 633/1972, su tutte le bollette emesse dal 17 settembre. Paradossalmente, dunque, anche una bolletta emessa il 17 settembre a fronte di consumi interamente compresi nel periodo in cui l’Iva era al 20% paga l’imposta al 21%.

Le fatture di conguaglio

Sui conguagli l’Agenzia delle Entrate introduce con la circolare 45/E un diverso criterio: l’aliquota del 20 o del 21% dipende dal periodo di riferimento dei consumi, prima o dopo il 17 settembre. 

Penalizzati gli utenti

Se il conguaglio, riferito al periodo precedente il 17 settembre, sarà a favore dell’utente “dovrà essere restituita l’aliquota al 20%”. E se sarà a favore dell’azienda? L’aliquota da pagare all’Erario sale al 21%.

Incassa lo Stato

In materia di Iva, le aziende sono sostituti di imposta: riscuotono gli importi dai clienti per poi riversarli direttamente all’Erario.